Chiarimenti sulla Responsabilità Solidale negli Appalti
Come da più parti richiesto nei mesi scorsi, sono stati resi da parte dell’Agenzia delle Entrate i necessari chiarimenti relativi alla norma introdotta con l’art. 13-ter D.L. 83/2012.
La normativa richiamata introduce la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA in merito alle prestazioni svolte nell’ambito del contratto di appalto e di sub-appalto, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto.
Inizialmente si riteneva che l’applicazione fosse legata ai soli contratti del settore edile, mentre l’Amministrazione Finanziaria ha recentemente chiarito che la norma riguarda i contratti di appalto e sub-appalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti.
Sono in ogni caso esclusi gli appalti di fornitura di beni (in quanto la norma riguarda l’appalto di servizi), i contratti d’opera, di trasporto, di subfornitura e le prestazioni rese tra consorziati.
Per quanto attiene ai requisiti soggettivi, sono escluse le persone fisiche non titolari di partita IVA, le stazioni appaltanti e i condomini, anche se non è stato chiarito come l’appaltatore debba comportarsi nel caso in cui operi con questi soggetti.
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