Chiarimenti sull’IVA per cassa

Chiarimenti sull’IVA per cassa

Posted on 12 Dicembre 2012 by in Blog with no comments

Con l’emanazione del provvedimento direttoriale n. 165764 in data 21 novembre e la circolare 44E sono stati diffusi i chiarimenti sull’applicazione del nuovo regime dell’IVA per cassa applicabile a decorrere dal 1 dicembre 2012.

Nei documenti sopra richiamati si conferma quanto già anticipato nel precedente articolo in questo blog, in particolare per quanto riguarda la necessaria istituzione di una contabilità per cassa.
In particolare viene chiarito che l’opzione per il nuovo regime è desunta dal comportamento concludente del contribuente e viene comunicata nella prima dichiarazione IVA presentata relativa al periodo di imposta in cui si adotta il regime; la stessa vincola il contribuente per un triennio, trascorso il quale si rinnova annualmente.
L’uscita dal regime avviene in modo automatico se si supera il volume d’affari (2 milioni di euro) a partire dalla prima liquidazione successiva al superamento della soglia, oppure con revoca volontaria in dichiarazione IVA (non ammessa nel primo triennio dall’esercizio dell’opzione).
E’ stato inoltre precisato che nelle fatture emesse durante la validità del regime deve essere riportata l’annotazione che si tratta di operazioni con “IVA per cassa”; la mancanza di tale indicazione comporta una mera violazione formale (la controparte infatti può esercitare la detrazione nei modi ordinari a prescindere dal regime adottato dall’emittente).
Resta ancora un passaggio ad oggi non chiaro: nel Provvedimento richiamato viene precisato che l’opzione è fatta nella prima dichiarazione IVA successiva alla scelta effettuata, che per i soggetti che optano a decorrere dal 1 gennaio 2013 potrebbe essere anche quella presentata il 30 settembre 2013 per l’anno 2012. Si attendono in proposito ulteriori chiarimenti che lo Studio Commercialisti in Modena renderà noti ai lettori sul proprio blog.

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