Esenzione IRAP dei “piccoli”

Esenzione IRAP dei “piccoli”

Posted on 1 Febbraio 2013 by in Blog with no comments

Uno dei principali dubbi, in sede di apertura di nuove attività, consiste nel capire se la stessa sia o meno soggetta ad IRAP.

Il requisito per cui si genera un obbligo di versamento attualmente risiede nel fatto di essere in presenza di un’autonoma organizzazione, ma non sono stabiliti i parametri per identificarla.
In linea di massima, si presume un’autonoma organizzazione in presenza di dipendenti o collaboratori e di grossi investimenti in beni strumentali, anche in locazione, per l’esercizio dell’attività. E’ infatti esonerato dal versamento del tributo chi svolge un’attività autonoma, frutto della propria opera senza l’ausilio di altra forza lavoro e con una minima dotazione di beni strumentali.
E’ importante prendere in considerazione il fatto che il valore dei beni strumentali può variare in base al tipo di attività svolta (ad esempio un agente di commercio presumibilmente potrebbe investire di più rispetto ad un ingegnere che collabora all’interno di uno studio) e pertanto sarebbe opportuno stabilire delle soglie differenziate in base alla professione esercitata.
Attualmente non è prevista una norma che disciplina tali casi e spesso ci si trova di fronte a richieste di rimborso, che vengono risolte in sede contenziosa.
La legge di stabilità 2013 ha previsto che le persone esercenti attività commerciali, arti e professioni che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e con dotazioni minime di beni strumentali possono essere esenti dal versamento dell’Irap a decorrere dal 2014. Fino ad allora le controversie saranno risolte individualmente con il rischio di rivolgersi al giudice tributario.
Lo Studio Commercialisti in Modena è a disposizione per valutare attentamente i singoli casi, al fine di stabilire se si realizzano i presupposti per l’obbligo di versamento Irap, in attesa che vengano stabilite le soglie di esenzione.

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