Le sanzioni in tema di comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci

Le sanzioni in tema di comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci

Posted on 3 Dicembre 2013 by in Blog with no comments

A pochi giorni dalla scadenza, salvo ulteriori proroghe, del termine per comunicare i finanziamenti effettuati dai soci nel corso del 2012 (senza considerare le restituzioni) non risulta ancora chiarita la misura delle sanzioni dovute in caso di comunicazione inesatta o incompleta.

Le sanzioni in tema di comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci


Al contrario, è stata disciplinata la misura delle sanzioni in caso di omessa o inesatta comunicazione dei beni sociali concessi in godimento ai soci ad un corrispettivo inferiore al valore di mercato come segue:
1. se risulta correttamente applicata la tassazione del reddito diverso in capo all’utilizzatore e l’indeducibilità dei costi per la società, ma si è semplicemente omessa la comunicazione, si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.065€;
2. in caso contrario si applica la sanzione pari al 30% della differenza tra corrispettivo e valore di mercato, considerando quindi l’importo non tassato in capo all’utilizzatore.
La mancata previsione delle sanzioni per la comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci deriva dal fatto che il D.L. 138/2011 non aveva originariamente disciplinato tale obbligo.
Sul punto, l’interpretazione della dottrina prevalente, in attesa di chiarimenti espliciti in merito, propende verso l’inapplicabilità di sanzioni benché tale conclusione renda inutile l’adempimento. Volendo comunque ipotizzare una sanzione per l’omessa o infedele comunicazione, ora che l’adempimento è stato unificato alla comunicazione dei beni concessi in godimento, si può ritenere che si applichi la stessa sanzione da 258 a 2.065 Euro.

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