Novità sui Bilanci del 2012 - La deducibilità dei canoni di leasing
Novità sui Bilanci del 2012  – La deducibilità dei canoni di leasing

Novità sui Bilanci del 2012 – La deducibilità dei canoni di leasing

Posted on 8 Aprile 2013 by in Blog with no comments

Un’altra novità del 2012 riguarda i criteri per la deduzione dei canoni di locazione finanziaria per i titolari di reddito di impresa e i lavoratori autonomi modificata dall’art. 4-bis del D.L. 16/2012.

Novità sui Bilanci del 2012  - La deducibilità dei canoni di leasing

Per i contratti stipulati dopo il 29 aprile 2012 la deducibilità dei canoni di leasing è infatti ammessa senza vincoli di durata minima, sulla base del periodo di ammortamento previsto dai coefficienti ministeriali (per gli immobili la deduzione sarà ammessa per un periodo non inferiore ad 11 anni ovvero almeno pari a 18 anni). Si avranno così due possibili situazioni:
1. se il contratto di leasing ha una durata inferiore al periodo di ammortamento fiscale, occorre fare una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi pari ai maggiori canoni non deducibili, che verranno recuperati successivamente, stanziando le imposte relative alla fiscalità differita;
2. se il contratto ha una durata superiore al periodo di ammortamento fiscale, i canoni sono considerati deducibili in base al principio di competenza, senza alcuna variazione fiscale.
Tali norme non si applicano ai fini IRAP e pertanto la quota capitale dei canoni sarà interamente deducibile.
Ai fini IRES gli interessi sui leasing seguono la stessa normativa e pertanto dovranno essere spalmati in modo costante in base alla durata contrattuale “fiscale”.
Al momento del riscatto, se la durata del contratto di leasing è inferiore a quella fiscale, si potrà proseguire con le variazioni in diminuzione recuperando i canoni non ancora dedotti entro il limite dell’importo annualmente deducibile. Lo stesso avviene in caso di risoluzione anticipata del contratto.

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