Responsabilità nei contratti di appalto

Responsabilità nei contratti di appalto

Posted on 7 Dicembre 2012 by in Blog with no comments

Il D.L. 83/2012 ha introdotto il principio della responsabilità solidale nei contratti di appalto tra appaltatore, subappaltatore e committente per quanto riguarda il versamento all’Erario delle ritenute fiscali e dell’IVA.

Questa norma sta generando diversi interventi dottrinali in particolare per il fatto che non viene chiarito l’ambito di applicazione; nella norma si parla genericamente di “contratti di appalto” e l’intervento dell’Agenzia delle Entrate con la circolare 40/2012 non ha aiutato a risolvere tali dubbi.
Per evitare di incorrere nella responsabilità solidale per gli adempimenti erariali prevista all’art. 13-ter è necessario che il committente/subappaltatore si faccia rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la correttezza dei versamenti IVA e delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente scaduti alla data del rilascio, prima di eseguire il pagamento del servizio. In mancanza l’appaltatore sarà solidamente responsabile e il committente sarà sanzionabile.
A causa della diffusa incertezza si assiste alla richiesta di presentare l’autocertificazione per ogni prestazione svolta, anche nell’ambito di contratti diversi dagli appalti, nel timore di essere chiamati alla corresponsabilità.
Lo Studio Commercialisti in Modena è a disposizione per aiutare a capire se si applichi la disciplina prevista dal D.L. 83/2012, verificando se si è in presenza di contratti di appalto ovvero di contratti diversi (per i quali non è necessario il rilascio della dichiarazione sostitutiva).

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