Rinnovo organo di controllo – possibili scelte
Rinnovo organo di controllo – possibili scelte

Rinnovo organo di controllo – possibili scelte

Posted on 6 Maggio 2013 by in Blog with no comments

Con l’approvazione dei bilanci 2012, i soci possono essere chiamati ad assumere le deliberazioni conseguenti all’avvenuta scadenza del mandato triennale del collegio sindacale.

Rinnovo organo di controllo – possibili scelte

La norma attualmente in vigore crea delle differenze tra le Spa, che anche se di piccole dimensioni hanno sempre l’obbligo di nominare il collegio sindacale, e le Srl, che possono scegliere se nominare un organo di controllo, cui eventualmente assegnare anche la revisione legale dei conti, ovvero un revisore, cui non possono essere attribuite le funzioni di vigilanza di cui all’art. 2403 c.c., fermo restando il dovere di controllo dei bilanci.
Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo (sindaco unico).
Lo Studio Commercialisti in Modena invita a prestare particolare attenzione alle norme previste dallo statuto sociale; secondo la dottrina prevalente:
– se lo statuto fa riferimento generico alle disposizioni del Codice Civile, la società può tranquillamente scegliere se nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, ovvero un revisore;
– se lo statuto prevede espressamente la nomina di un collegio sindacale, la società non può derogare, salvo procedere ad un’apposita modifica statutaria.
Lo Studio Commercialisti in Modena auspica comunque un nuovo intervento normativo e/o chiarimento, almeno per le società di grandi dimensioni, in quanto ritiene che le disposizioni in tema di controlli societari debbano essere legate alla complessità della gestione, alla dimensione aziendale e degli interessi da tutelare, e non alla natura della società (Spa o Srl).

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