Società tra professionisti – Profili applicativi

Società tra professionisti – Profili applicativi

Posted on 30 Aprile 2013 by in Blog with no comments

Da lunedì 22 aprile si possono costituire le nuove società tra professionisti (Stp) grazie all’entrata in vigore del decreto n. 34 del 8 febbraio 2013.

Società tra professionisti – Profili applicativi

I soci devono essere professionisti iscritti in ordini, albi o collegi professionali.

Sono comunque ammessi a partecipare anche altri soggetti non iscritti in albi, in qualità di soci finanziatori; è però necessario che ai professionisti restino i due terzi del capitale sociale e che i soci non professionisti abbiano determinati requisiti di onorabilità.

Ciascun socio professionista, inoltre, può partecipare soltanto ad una Stp. In base ad un’interpretazione letterale della norma, il vincolo della partecipazione ad una sola società vale anche per il socio finanziatore, anche se si attendono chiarimenti al riguardo.

La Stp ha un doppio obbligo di iscrizione: una volta costituita, dovrà essere iscritta sia in una sezione speciale dell’albo o del registro tenuto dall’ordine o dal collegio al quale appartengono i soci professionisti, sia in una sezione speciale del registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

Le Stp possono essere costituite in piena libertà di forma societaria, con la condizione che l’oggetto sociale deve essere limitato allo svolgimento dell’attività professionale che i soci sono abilitati a compiere. L’identificazione avverrà mediante la dicitura “società tra professionisti” posta a suffisso della ragione sociale.

Uno dei punti peculiari per questo tipo di società riguarda la trasparenza nei confronti del cliente: la norma prevede infatti che lo stesso sia messo a conoscenza dei soci professionisti e delle relative competenze affinché possa scegliere in autonomia il professionista al quale vuole affidare i propri interessi; dovrà avere i dati dei soci finanziatori per identificare eventuali conflitti di interesse e dovrà essere informato sui collaboratori che potranno supportare i professionisti nello svolgimento dell’incarico. Si applicano, inoltre, gli ordinari adempimenti previsti in materia di antiriciclaggio.

Per quanto attiene al reddito conseguito dalle Stp, si attende a breve una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.

Al riguardo, lo Studio Commercialisti in Modena ritiene che tale reddito sarà considerato di lavoro autonomo regolato dagli artt. 53 e successivi del Tuir e per questo i compensi percepiti saranno soggetti a ritenuta d’acconto. La fattura emessa dalla società sarà inoltre gravata dal contributo integrativo (il 4% a carico del cliente), che una volta incassato andrà versato alla cassa di previdenza di categoria.

La quota di utile incassata dall’eventuale socio non professionista seguirà invece un doppio binario: se si tratta di un soggetto non imprenditore resterà nell’ambito del lavoro autonomo con applicazione dell’Irpef; per il socio imprenditore, l’utile o la perdita della Stp andrà a cumularsi al reddito di impresa, secondo le regole della trasparenza fiscale.

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