Società non operative – Determinazione del valore fiscale degli immobili rivalutati D.L. 185/2008

Società non operative – Determinazione del valore fiscale degli immobili rivalutati D.L. 185/2008

Posted on 15 Gennaio 2014 by in Blog with no comments

Come già introdotto in un altro articolo sul blog di Commercialisti in Modena, torniamo a parlare della rilevanza fiscale della rivalutazione degli immobili ai sensi dell’art. 15 del D.L. n. 185 del 2008 citando la risoluzione n. 101 del 20 dicembre 2013 nella quale l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di determinazione dei valori fiscali da applicare al fine del conteggio delle società operative nel triennio 2011 – 2013.

rivalurazione immobili 2008


L’Agenzia nella risoluzione citata richiama la Circolare n. 11 del 19 marzo 2009 nella quale si chiarisce che per determinare il valore degli immobili occorre distinguere tra il “valore non rivalutato” da applicare fino al periodo di imposta 2012 e il “valore fiscalmente rilevante” da applicare a decorrere dal 2013. Con la definizione di “valore non rivalutato” si intende il valore fiscale attribuito all’immobile prima della rivalutazione; l’efficacia fiscale della stessa era infatti prevista a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello dal quale la rivalutazione è stata eseguita.
Su tale punto vi sono però interpretazioni contrastanti. Tra le altre Assonime, nella circolare n. 23 del 12 giugno 2006, ritiene che la rivalutazione costituisce l’ultima rilevazione contabile dell’esercizio e si dovrebbe quindi ritenere che “gli effetti che la stessa esplica ai fini civilistici riguardino le vicende patrimoniali, economiche e gestionali che si verificano a partire dall’esercizio successivo a quello in cui essa risulta attuata”. Secondo tale ragionamento quindi i maggiori valori iscritti rileverebbero fiscalmente a decorrere dal 2014. Tale interpretazione non è unanimemente condivisa.
La risoluzione conclude chiarendo inoltre che l’aliquota ridotta del 4% può essere applicata per la determinazione dei ricavi presunti solo per gli immobili a destinazione abitativa.

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